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REGOLAMENTO A.P.D.V. 2010
art. 1 - ESERCIZIO DELLA PESCA art. 3 - ZONE DI DIVIETO, BIOTOPI E BANDITE
art. 8 - MISURE DIVIETI E SIMBOLI DELLA SPECIE art. 11 – ZONE A REGOLAMENTO SPECIALE
art. 12 - NORME PARTICOLARI PER IL LAGO Dl CEI
art. 1 - ESERCIZIO DELLA PESCA
La pesca nelle acque in concessione all'A.P.D.V. va esercitata nel rispetto della L.P. 12.12.78 n° 60 e successive modificazioni del suo regolamento d'esecuzione, nonché del presente regolamento interno. L'inosservanza del regolamento interno dell'A.P.D.V., é sanzionabile ai sensi dell'art. 18 del regolamento D.P.G.P. 03.12.79 n° 22/18 leg. e seguenti modificazioni. Ogni socio è invitato a controllare e segnalare alla Direzione eventuali infrazioni al presente regolamento da parte d'altri soci. A seguito di un accordo con l’A.P.D.T, oltre che nelle acque in concessione all’A.P.D.V, i pescatori soci e ospiti potranno esercitare la pesca anche nel tratto di Adige che va dal confine di Calliano, foce del Rio Cavallo, fino alla foce della Fossa dell’Acquaviva, secondo la normativa riportata di seguito. Questa zona è stata denominata zona TR. Per ogni controversia in merito al regolamento interno è competente il Foro di Rovereto.
Il pescatore, socio ordinario od ospite che pratica la pesca nelle acque in concessione all'A.P.D.V. deve essere munito di licenza di pesca, della validità della quale si rende garante e responsabile, inoltre deve essere in possesso del permesso con annesso libretto uscite e controllo catture; detti documenti sono strettamente personali. Il permesso giornaliero di pesca è vietato ai soci annuali ed agli ospiti detentori di permesso annuale. L'ospite può usufruire di 1 (uno) solo permesso giornaliero durante la giornata. Per i soci ordinari sono disponibili dei permessi di pesca di "interscambio"; detti permessi si possono ritirare presso la sede, previa consegna del permesso annuale dell’A.P.D.V. . Le infrazioni commesse nell'associazione ospite saranno valutate anche secondo il presente regolamento. art. 3 - ZONE DI DIVIETO, BIOTOPI E BANDITE.
Nelle acque in concessione all'A.P.D.V. sono costituite le seguenti zone di divieto:Rio Remone, Rio Piazza, Rio Vespach (affluente torrente Astico loc. Cueli), tratto terminale del torrente Astico (tale zona di divieto è in società con la Provincia di Vicenza), torrente Aviana superiore (tratto a monte del Bacino Prà da Stua), Fiume Adige Zona B (dal Rio S. Valentino a valle fino allo scarico acqua centrale A.G.S.M. circa Km1,5), Bacino Busa dal ponte al rio Piazza, Lago di Cei (lago piccolo e tratto di sponda del lago grande tabellata biotopo). Sono bandite di diritto, (art. 5 del regolamento L.P. n.° 60) i tratti di sponda per la lunghezza di metri 40 a monte e a valle di dighe di sbarramento. Tali bandite sono estese a tutto il tratto segnalato con le tabelle dell'A.P.D.V.. Nelle bandite di diritto, nelle zone di divieto e nei biotopi è vietata la pesca e qualunque attività che possa recare danno e disturbo ai pesci: i trasgressori saranno severamente puniti (12 mesi di ritiro del permesso A.P.D.V. e relativa sanzione amministrativa).
Per richiesta del personale incaricato della sorveglianza, i pescatori devono consegnare i documenti di pesca ed il pescato per consentire il relativo controllo. Il pescatore, a richiesta, è tenuto a salpare immediatamente la lenza e mostrare l'esca usata. Il rapporto pescatore/guardiapesca deve essere improntato al reciproco rispetto. Per richiesta delle persone incaricate della vigilanza, i pescatori sono obbligati, per consentire i necessari controlli, ad aprire i contenitori portatili o gli altri mezzi di trasporto del pesce con l'esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora (autovetture, roulotte e simili). In tutti i casi d'infrazione accertata, il guardiapesca procederà al ritiro del permesso del concessionario.
Il pesce catturato in modo illecito sarà confiscato nei casi previsti ai sensi dell'art. 22 della L.P. sulla pesca.
ZONE A REGOLAMENTO SPECIALE - art. 11
ZONE A PRELIEVO NULLO (N.K.) - art. 10
La settimana s’intende iniziata il lunedì.
Il limite giornaliero per ogni pescatore è di 5 (cinque) catture complessive della specie: trota marmorata, ibrido marmorata/fario, temolo, luccio, trota fario, trota iridea, trota di lago, salmerino americano, coregone, carpa e tinca.
Per le specie pregiate trota marmorata, ibrido marmorata/fario, luccio e temolo sono consentite complessivamente 3 (tre) catture giornaliere.
Per le zone a regolamento speciale E, M, Q, TR, ZTB vedi specifico regolamento (art. 11).
Specie pregiate catture giornaliere:
Il pescatore che raggiunge il numero 5 (cinque) di catture giornaliere dovrà immediatamente smettere di esercitare la pesca, anche se rivolta ad altre specie. Le catture sono individuali ed ogni pescatore dovrà conservare il proprio pescato.
E' vietato superare le 200 (duecento) catture nell'arco della stagione di pesca delle specie identificate con la sigla.
E' vietato superare il limite di 30 (trenta) catture giornaliere di pesce persico.
Nel fiume Adige, per la specie trota marmorata e ibrido marmorata/fario, ogni pescatore ha un limite di cattura di 20 (venti) capi annuali complessivi, di cui 5 (cinque) capi annuali pari o superiori ai 50 cm.
art. 8 - MISURE DIVIETI E SIMBOLI DELLA SPECIE
Indicazioni per la compilazione:
a) il pescatore prima di iniziare la pesca, dovrà indicare sulla riga corrispondente al giorno di uscita, la zona di pesca nell'apposito spazio con la lettera specificata nell'art. 7 ( A, B, C, D, ecc.); b) dopo ogni cattura e prima di riprendere la pesca, dovrà annotare immediatamente nella casella delle catture:
· nel primo spazio la zona di pesca con al lettera già indicata nel punto a) · nel secondo spazio la specie con la lettera specificata nell'elenco art. 8 (F, I, L, ecc.) · nello spazio sottostante la misura esatta del pesce catturato, in cm;
c) ogni cambiamento di zona comporta la relativa annotazione, come indicato ai punti a) e b); d) nella riga orizzontale segnata con la lettera "M" saranno segnate le catture effettuate il mattino, mentre in quella segnata con la lettera "P" le catture effettuate il pomeriggio; e) al termine della giornata di pesca è obbligatorio segnare il numero di catture nell'apposito spazio, sommare le catture giornaliere a fine pagina e riportare il totale alla pagina successiva; f) è obbligatorio effettuare la segnatura con mezzi indelebili; g) le specie non identificate dalla lettera non vanno annotate. art. 9 - DIVIETI E DISPOSIZIONI
Al fine di salvaguardare la riproduzione naturale del pesce dall’apertura della pesca al 30 aprile, la pesca sulle acque correnti è consentita solo dalla riva con divieto di entrare in acqua. Col 1 marzo è consentito l'attraversamento delle acque correnti ponendo rigorosa attenzione alle zone di frega (vedi schema), si raccomanda in ogni caso di limitare al massimo gli attraversamenti. Col 1 maggio la pesca è consentita anche in acqua.
E' vietata la raccolta di macroinvertebrati da usarsi come esca nel periodo 01 ottobre 30 aprile; dopo tale data è consentita la raccolta per il proprio fabbisogno giornaliero. Tale raccolta non deve essere di danno all'alveo. E' assolutamente vietata la pesca notturna.
La pasturazione è vietata in tutte le acque, ad eccezione della pasturazione con sostanze vegetali (polenta, mais, bollies) per una quantità giornaliera non superiore a 0,5 Kg per pescatore. Essa si può effettuare per la sola pesca alla tinca, alla carpa, al cavedano e alla scardola nel lago di Cei, Bacino Prà da Stua e Bacino di S.Colombano a partire dal 1 luglio; è altresì vietata la detenzione di quantità superiori a 0,5 Kg. La pasturazione dovrà essere effettuata solo a mano.
Qualora un lago, uno stagno, un bacino artificiale sia per la maggior parte coperto da ghiaccio è vietata la pesca negli stessi e nei loro immissari fino alla distanza di 100 metri dall'acqua stagnante (reg. prov. art. 11); il pescatore sarà informato della chiusura o apertura alla pesca delle acque in oggetto con apposita comunicazione esposta all’albo della sede.
E' consentito l'uso del guadino unicamente per salpare il pesce catturato.
Tutti i modi o sistemi di pesca non elencati nel presente regolamento sono vietati.
E' consentita nelle acque stagnanti la cattura del pesce vivo da innesto, fino ad un massimo di 50 della specie: cavedano, alborella, scardola, triotto, sanguinerola, vairone e cobite.
La misura va presa dall'estremità della testa all'estremità della pinna caudale.
Il pesce sotto misura minima deve essere liberato con la massima cura possibile, senza salparlo dall'acqua, senza toccarlo con le mani e tagliando la lenza vicino all'amo. Fanno eccezione le esche artificiali e finali in acciaio, usando i quali il pesce dovrà essere slamato. Ogni pescatore dovrebbe per evitare controversie, essere in possesso di uno strumento atto a misurare la lunghezza del pesce.
Eventuali chiusure per eventi straordinari o gare, saranno segnalate con apposite tabelle, comunicate a mezzo stampa e tramite avviso posto in sede.
L'esercizio della pesca termina per tutte le specie al 30 settembre escluso il fiume Adige per la pesca al temolo in ottobre.
E' vietato:
a) l'uso di qualsiasi natante compreso il ciambellone, sia per recarsi sul luogo di pesca che nell'esercizio della stessa; b) l’uso a strappo di attrezzi armati con amo e ancoretta, intendendosi con “uso a strappo” l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non sia l’apparato boccale; c) portare sul luogo di pesca esche proibite; d) l'uso dell'ecoscandaglio durante l'esercizio della pesca; e) l'uso e la detenzione di esca viva di pesci non appartenenti alle seguenti specie: cavedano, sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cobite; f) l'acquisto, la vendita e la permuta del pescato; g) abbandonare ami con esca e rifiuti di qualsiasi genere sulle rive di corsi o specchi d'acqua a tutela della fauna e dell'ambiente in generale; h) l'uso di corde da fondo; i) l'uso del bigattino (larva di mosca carnaria); j) trattenere vivi in retini, nasse o altri attrezzi le seguenti specie: trota marmorata, ibrido marmorata/fario, trota fario, trota iridea, trota di lago, temolo, coregone, salmerino, carpa, tinca,luccio; k) pescare in luoghi privati il cui accesso sia impedito ai soci e/o agli addetti alla sorveglianza; l) effettuare catture per altri pescatori.
Saranno considerati trasgressori tutti i soggetti coinvolti (chi da e chi riceve).
Acque correnti:
Nelle acque correnti è consentito:
a) l'uso di una sola canna con o senza mulinello, armata al massimo di due ancorette o due ami oppure due esche artificiali (art. 13 L.P. n° 60); b) la pesca con camoliera di fondo zavorrata (piombo lungo, temolino, ballerina ecc.) munita di due artificiale (camola o mosca); c) la pesca con moschiera galleggiante munita di due artificiali; d) a pesca in superficie con coda di topo e valsesiana munita al massimo di due artificiali; e) la pesca a fondo con coda di topo e valsesiana munita di due esche artificiale.
Acque stagnanti:
Nelle acque stagnanti è consentito:
a) l'uso di una sola canna con o senza mulinello, armata al massimo di due ancorette o due ami oppure tre esche artificiali; b) nei bacino di S. Colombano e Busa, è consentita la pesca del vivo con una seconda canna di misura non superiore a metri 1,50 e pari lunghezza di filo oppure l’utilizzo esclusivo della bottiglia; c) negli altri bacini e laghi, quando è consentito l’uso delle due canne, la pesca del vivo, va effettuata con una delle due canne oppure l’utilizzo esclusivo della bottiglia; d) nel Bacino di Speccheri e nel Lago di Cei è sempre permesso l'uso di due canne compresa quella per la cattura del vivo, mentre nel Bacino Prà della Stua questo è concesso ad esclusione dei giorni di sabato domenica e festivi; l'uso della moschiera e della camoliera munita di un massimo di tre artificiali. Su due canne sono permessi n° 5 artificiali al massimo complessivamente e non più di tre per canna; oppure n° 3 artificiali e due esche naturali complessivamente. Le due canne devono essere entrambe controllate per non intralciare la pesca di altri pescatori.
art. 10 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE A PRELIEVO NULLO ( N.K.)
Zone di pesca con la mosca artificiale: NKC – NKE – NKF - NKM. Le zone di pesca con la mosca artificiale sono situate e contraddistinte come da art. 5, ed opportunamente tabellate.
DELIMITAZIONI
NKC: fiume Adige dal ponte di Borghetto fino al confine con la provincia di Verona riva sinistra.
NKE: torrente Leno Terragnolo dal ponte località Cà Bianca (Pirola) alla derivazione Trentino Servizi.
NKF: torrente Leno di Vallarsa dal ponte della strada provinciale sinistra Leno in Loc. Arlanch, fino alla briglia immediatamente a valle del depuratore di Vallarsa.
NKM: torrente Leno dal ponte di S. Maria al ponte della ferrovia.
USCITE DI PESCA
Tutti i giorni. La pesca nelle zone NK si può esercitare dopo le ore 8.
E’ consentito lo spostamento all'interno delle zone a prelievo nullo.
L’uscita effettuata nella zona di pesca a prelievo nullo esclude tassativamente la possibilità, nello stesso giorno, di esercitare la pesca in qualsiasi altra zona della riserva e viceversa.
Per pescare nella zona NKE, tutti i pescatori con permesso annuale o giornaliero, devono prenotare anticipatamente l'uscita di pesca presso:
Nella zona NKE sono ammessi giornalmente massimo 8 (otto) pescatori.
TECNICHE DI PESCA CONSENTITE
Le tecniche di pesca consentite sono la coda di topo galleggiante, con una sola mosca artificiale, ninfa o streamer privi di ardiglione o al quale l'ardiglione sia stato completamente eliminato.
CATTURE
E’ vietato trattenere qualsiasi specie catturata. Tutto il pesce catturato in zona a prelievo nullo deve essere recuperato con la massima cura. Non va per nessun motivo salpato dall'acqua e deve essere in ogni caso slamato nel migliore dei modi con attenzione e rapidità e rimesso in libertà nel più breve tempo possibile.
Per tutte le altre voci qui non strettamente specificate e puntualizzate valgono le norme del regolamento A.P.D.V. .
Per qualsiasi infrazione comunque rilevata in questo tratto di pesca oltre all'immediato ritiro della tessera di controllo catture o del permesso giornaliero con relativa tessera uscite è previsto il raddoppio delle sanzioni disciplinari del regolamento interno.
art. 11 – ZONE A REGOLAMENTO SPECIALE
Le zone di pesca a regolamento speciale sono situate e contraddistinte come da art. 5, ed opportunamente tabellate.
ZONA M e ZONA Q
DELIMITAZIONE
M: torrente Leno dalla confluenza del Leno di Vallarsa e del Leno di Terragnolo al ponte di S. Maria e dal ponte della ferrovia alla foce.
Q: torrente Aviana ed affluenti.
USCITE DI PESCA
La pesca è chiusa il venerdì esclusi i festivi.
Sono consentite 2 (due) uscite settimanali a scelta escluse le festività infrasettimanali (art. 6).
L’uscita di pesca in zona M preclude la pesca nelle altre zone, e viceversa.
L’uscita di pesca in zona Q preclude la pesca nelle altre zone, e viceversa. TECNICHE DI PESCA CONSENTITE
La pesca con pesciolino morto innescato su amo singolo con apertura minima 10 mm.
Artificiali armati con amo singolo e precisamente mosca coda di topo, moschiera galleggiante, ondulanti, rotanti e minnow.
Tutti gli ami devono essere privi di ardiglione o al quale l'ardiglione sia stato completamente eliminato.
Sono vietate tutte le esche siliconiche.
Ogni altra esca e tecnica è severamente vietata.
LIMITI DI CATTURE GIORNALIERE
Sono consentite 3 (tre) catture complessive.
Per tutte le altre voci qui non strettamente specificate e puntualizzate valgono le norme del regolamento A.P.D.V. .
Per qualsiasi infrazione comunque rilevata in questo tratto di pesca è previsto il raddoppio delle sanzioni disciplinari del regolamento interno.
ZONA E - LENO DI TERRAGNOLO
DELIMITAZIONE
Torrente Leno di Terragnolo.
USCITE DI PESCA
La pesca è chiusa il venerdì esclusi i festivi. Sono consentite 3 (tre) uscite settimanali a scelta escluse le festività infrasettimanali (art. 6).
LIMITI DI CATTURE GIORNALIERE
Sono consentite 4 (quattro) catture complessive.
Per tutte le altre voci qui non strettamente specificate e puntualizzate valgono le norme del regolamento A.P.D.V. .
Per qualsiasi infrazione comunque rilevata in questo tratto di pesca è previsto il raddoppio delle sanzioni disciplinari del regolamento interno.
ZONA TROFEO ZTB – FIUME ADIGE
DELIMITAZIONE
Dal ponte della Montecatini a valle fino al viadotto dell’autostrada km 2 circa.
USCITE DI PESCA
Tutti i giorni
L’uscita di pesca in zona ZTB preclude la pesca nelle altre zone, e viceversa.
TECNICHE DI PESCA CONSENTITE
E’ consentita la pesca solo con: mosca con coda di topo, moschiera galleggiante, rotanti, ondulanti e minnow armati di amo singolo privo di ardiglione. Sono vietate tutte le esche siliconiche. Ogni altra esca e tecnica è severamente vietata.
LIMITI DI CATTURE GIORNALIERE
E’ consentito trattenere 1 (uno) capo al giorno tra le seguenti specie: trota marmorata, ibrido marmorata/fario, trota fario, trota iridea, temolo, luccio e salmerino.
Il pescatore che trattiene una delle specie elencate sopra dovrà sospendere immediatamente l’esercizio della pesca.
MISURE MINIME
Per tutte le altre voci qui non strettamente specificate e puntualizzate valgono le norme del regolamento A.P.D.V. .
Per qualsiasi infrazione comunque rilevata in questo tratto di pesca è previsto il raddoppio delle sanzioni disciplinari del regolamento interno.
ZONA TR – FIUME ADIGE
In collaborazione con A.P.D.T è stata istituita una zona di salvaguardia della riproduzione della Trota Marmorata nell’Adige.
DELIMITAZIONE
Dal ponte di Villalagarina (Rovereto – A.P.D.V.), per circa 9500m a monte, alla confluenza della foce della Fossa dell’Acquaviva (Trento – A.P.D.T.).
USCITE DI PESCA
Tutti i giorni.
L’uscita di pesca in zona TR preclude la pesca nelle altre zone, e viceversa.
TECNICHE DI PESCA CONSENTITE
Sono permesse tutte le esche artificiali, tranne quelle siliconiche, e, fra le esche naturali, solo il pesce morto, montanti al massimo 2 ami singoli o 2 ancorette.
La pesca al temolo sarà consentita anche dal 1 al 31 ottobre. In questo periodo sono permesse solo la tecnica della mosca secca con coda di topo o la moschiera a galla, armate di un solo amo privo di ardiglione o al quale l'ardiglione sia stato completamente eliminato.
LIMITI DI CATTURE GIORNALIERE
Sono consentite 4 (quattro) catture complessive.
Le catture annuali di trota marmorata o ibrido non dovranno superare i 5 capi annuali.
Il pescatore che trattiene una trota marmorata o un ibrido marmorata/fario dovrà sospendere immediatamente l’esercizio della pesca.
Per tutte le altre voci qui non strettamente specificate e puntualizzate valgono le norme del regolamento A.P.D.V. .
Per qualsiasi infrazione comunque rilevata in questo tratto di pesca è previsto il raddoppio delle sanzioni disciplinari del regolamento interno. art. 12 – NORME PARTICOLARI PER IL LAGO DI CEI
DELIMITAZIONE
Lago di Cei.
La pesca è vietata nel biotopo.
USCITE DI PESCA
La pesca è chiusa il venerdì esclusi i festivi.
E’ consentita la pesca durante tutto l'anno ghiaccio permettendo. TECNICHE DI PESCA CONSENTITE
La pesca è consentita con due canne armate con un massimo di tre ami ognuna, per un totale complessivo di 5 (cinque) ami.
Per l'innesto del vivo è obbligatorio il singolo amo con l'esclusione di ancoretta tripla o doppia. Per la pesca al luccio: con l’esca naturale: è consentito l’utilizzo dell’amo singolo con il terminale in nylon oppure trecciato sintetico. E’ vietato inoltre l’utilizzo di ancoretta tripla o doppia con esca artificiale: è consentita la pesca con amo singolo, ancoretta tripla o doppia.
Il bigattino è consentito solo come esca.
La pasturazione è consentita dal 1 luglio al 30 settembre secondo le modalità dell'art. 9 del presente regolamento.
La pesca notturna per le specie anguilla, tinca e carpa è permessa dal 01 luglio al 30 settembre.
LIMITI DI CATTURE GIORNALIERE
Alla riconsegna del libretto annuale sarà fornito apposito tesserino per l'autorizzazione alla pesca dal 1 ottobre al 31 gennaio.
Per tutte le altre voci qui non strettamente specificate e puntualizzate valgono le norme del regolamento A.P.D.V. .
USCITE DI PESCA
La pesca è chiusa il venerdì (tranne zona NKC e zona TR).La pesca è consentita in Adige nelle seguenti zone: A – B – C – TR - ZTB – NKC.
La pesca è vietata nella bandita in zona B.
L’uscita di pesca in una delle zone TR, ZTB e NKC preclude la pesca nelle altre zone, e viceversa.
TECNICHE DI PESCA CONSENTITE
Le tecniche di pesca consentite sono la coda di topo galleggiante con mosca non appesantita e la moschiera galleggiante con un solo artificiale.
E’ consentito usare come esca una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione o al quale l’ardiglione sia stato schiacciato.
MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURE GIORNALIERE
Per la zona NKC vale il regolamento delle zone a prelievo nullo.
Qualsiasi altra specie di salmonide allamato va immediatamente liberato con la massima cura e senza salparlo dall’acqua.
Per tutte le altre voci qui non strettamente specificate e puntualizzate valgono le norme del regolamento A.P.D.V. .
Le infrazioni commesse nel mese di ottobre avranno il raddoppio della sanzione come per le infrazioni commesse nelle zone a prelievo nullo. art. 14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
art. 22 L.P. n° 60 del 12.12.78 modificato con art. 65 L.P. n° 8 del 9.9.96.
L'inosservanza dei regolamenti interni è sanzionabile ai sensi dell'art. 6 L.P. n° 60 del 12.12.78.
In tutti i casi di infrazione accertata alle norme del presente regolamento o delle leggi provinciali, il permesso di pesca sarà immediatamente ritirato dagli addetti alla sorveglianza e depositato presso la sede sociale. Alla scadenza della sanzione il socio provvederà al suo ritiro presso la sede dell'associazione.
Non è ammessa nessuna oblazione conciliatrice.
Il decorso della sanzione viene calcolato per il periodo in cui il trasgressore è in regola con il pagamento della quota sociale.
Sanzioni e periodo di ritiro del permesso:
Per le infrazioni commesse sulle specie pregiate marmorata, ibrido marmorata/fario, temolo e luccio è previsto il raddoppio delle sanzioni.
Per le infrazioni commesse nelle zone a prelievo nullo, nella zona M, Q, ZTB e TR è previsto il raddoppio delle sanzioni.
Il socio accompagnatore responsabile del minore non abilitato, risponde personalmente delle infrazioni commesse dal minore stesso.
Per altre infrazioni non contemplate nel presente regolamento, le sanzioni saranno decise dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
I periodi di sospensione di cui sopra, inflitti per effetto di infrazioni nella pesca, saranno conteggiati nel calendario di pesca ai salmonidi per la stagione di pesca in corso o per quella dell'anno successivo. Qualsiasi periodo di sospensione a cavallo delle due stagioni di pesca sospende automaticamente la pesca invernale nel lago di Cei.
Nel caso sia constatata la recidività delle infrazioni o per cumulo delle stesse, il C.D. potrà deliberare fino all'espulsione del Socio dall'Associazione.
L'Associazione si riserva, comunque, di chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del contravventore.
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